L’articolo 2043 cc come precedentemente spiegato, pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa (lieve o grave) o dolo. Semplificando allo stremo, si parla di colpa lieve quando l’errore è “scusabile”, e di colpa grave quando l’errore è talmente grossolano che sarebbe stato evitato da chiunque.

Il discrimine, valutabile caso per caso, è dato dalla presenza simultanea o meno di uno o più dei seguenti elementi riscontrabili nella condotta del soggetto che ha causato il danno:

  • Imprudenza (ovvero la trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze)
  • Negligenza (ovvero omissione del compimento di una azione doverosa o dell’adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri)
  • Imperizia (ovveromancanza di sufficiente abilità e della necessaria esperienza,soprattutto nell’esercizio di una professione)
  • Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Differente è invece il caso di dolo, in cui è riscontrabile la volontà del soggetto di causare un danno, pertanto questa fattispecie non è assicurabile.