Si, assenti negli altri tipi di risparmio: nelle tre fasi del rapporto previdenziale ETT:

  • Nella fase di contribuzione: I contributi versati alle forma pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite massimo fissato dalla legge che è di €5164,57. Ricordiamo, però, che la deduzione non rappresenta un’esenzione definitiva dall’imposizione fiscale, ma solo un rinvio della stessa a quando si percepiranno le prestazioni, resta inteso, però che il vantaggio fiscale può essere di notevole importanza anche in funzione del reddito dichiarato.
  • Nella fase dei rendimenti: I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 20% ,con aliquota più bassa rispetto a gran parte delle altre forme di risparmio.
  • Nella fase delle prestazioni: Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un’imposizione fiscale con un’aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione per quelle erogate ai lavoratori del settore privato. Per i dipendenti pubblici, opera la tassazione ordinaria sulle rendite e quella separata sulla prestazione in capitale.