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Polizza RC Professionale2020-12-11T17:00:19+01:00

Polizza RC Professionale

Tutela il patrimonio in seguito ad errori lavorativi
Salvaguarda il tuo futuro professionale
Gestione diretta del sinistro da parte dell’agenzia

Quali sono le responsabilità a cui va incontro un professionista?

Essere responsabile di qualcosa significa rispondere delle conseguenze derivanti da un determinato evento. Se viene violata una norma, lo Stato risponde (cioè scatta la responsabilità del soggetto) con una reazione il più possibile adeguata. La responsabilità può essere civile, amministrativa e penale.

La differenza tra responsabilità civile e penale non risiede nella gravità del fatto, ma nel tipo di norma violata e nelle conseguenze della sanzione.

La responsabilità civile sussiste quando viene violata una norma civile, con la conseguente applicazione di sanzioni tipiche del diritto civile (il risarcimento del danno).

La responsabilità penale, invece, sussiste quando il soggetto viola un precetto previsto dalla legge penale, per cui si verificano le conseguenze tipiche del diritto penale (l’applicazione delle pene).,

Col termine responsabilità civile, allora, si indica quel fenomeno per cui l’autore di un danno è tenuto a risarcirlo.

La responsabilità amministrativa invece è un tipo di responsabilità patrimoniale che si pone in capo ad agenti della pubblica amministrazione (dipendenti e funzionari pubblici ma anche altri soggetti che svolgono compiti per la p.a.) come conseguenza di un danno alle casse erariali (dello Stato).

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Domande Frequenti

Qual’è l’obiettivo di una polizza di rc professionale?2020-11-16T18:26:51+01:00

L’obiettivo della polizza RC Professionale è quello di tutelare il patrimonio del professionista nel caso in cui, a seguito di un errore professionale appunto, un cliente o un soggetto terzo, decidessero di effettuare una richiesta di risarcimento per un danno patrimoniale subito (per danno patrimoniale si intende la lesione di un interesse suscettibile di valutazione economica, consistente sia in una diminuzione del patrimonio stesso “c.d. danno emergente” sia nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso “c.d. lucro cessante”) o per un danno a persone o cose.

Sono obbligato a stipulare una polizza di rc professionale?2020-11-16T18:28:32+01:00

Si, tutti i professionisti iscritti negli albi di qualunque professione regolamentata sono obbligati alla stipula del contratto di rc professionale secondo quanto diposto dal dpr 137/2012 – 07/08/2012.

Quali sono le tipologie di responsabilità civile previste dall’ordinamento giuridico italiano?2020-11-16T18:31:10+01:00

Nel nostro ordinamento esistono due tipologie di responsabilità civile:

  • La responsabilità contrattuale disciplinata dall’art.1218 del cc;
    questa tipologia di responsabilità nasce dalla inesatta, incompleta o ritardata prestazione di uno specifica obbligazione (“ovvero di un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore”); quando una delle due parti non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuta a risarcire i danni patiti dal creditore anche se il fatto non costituisce un illecito. Es. danno provocato ad un paziente durante un’operazione da un chirurgo libero professionista (il rapporto contrattuale è tra due soggetti, il medico ed il paziente che si scelgono).
  • La responsabilità extracontrattuale disciplinata dall’articolo 2043 del cc;
    questa tipologia di responsabilità nasce invece, dalla violazione del principio del “neminem laedere” (non offendere nessuno, non ledere i diritti altrui). Chiunque cagioni un danno ingiusto con dolo o colpa è tenuto a risarcire i danni che ha provocato. La responsabilità extracontrattuale non prevede alcun vincolo o rapporto obbligatorio tra le controparti ma nasce dal fatto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Es. danno provocato da un chirurgo dipendente del ssn che effettua un’operazione all’interno della struttura ospedaliera; (in questo caso il rapporto contrattuale è tra la struttura sanitaria e il paziente in quanto è a quest’ultima che il paziente stesso si rivolge, mentre tra il medico ed il paziente il rapporto sarà di natura extracontrattuale, in quanto il medico è fornito direttamente dalla struttra sanitaria).

L’articolo 2043 cc pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa (lieve o grave) o dolo.

Quali sono le principali differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontarttuale?2020-11-16T18:34:26+01:00

L’onere della prova:

  • In caso di responsabilità contrattuale per ottenere un risarcimento del danno l’onere della prova è a carico del danneggiante e sarà pertanto esso stesso a dover dimostrare che i motivi di tale inadempimento sono sopravvenuti per cause a lui non imputabili.
  • In caso di responsabilità extracontrattuale invece l’onere della prova per avere diritto ad un risarcimento è a carico del danneggiato, che deve dimostrare tutti gli elementi del fatto illecito, compresi la colpa o l’eventuale dolo del danneggiante, il danno subito e il nesso causale tra la condotta dell’autore dell’illecito ed il danno patito.

Termini di prescrizione:

  • Per la responsabilità civile contrattuale (art.2946 cc) il termine di prescrizione dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito colposo o doloso è fissato in 10 anni.
  • Per la responsabilità civile extracontrattuale (art. 2947cc) il termine di prescrizione dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito colposo o doloso è fissato in 5 anni.
Qual’è la differenza tra colpa lieve e colpa grave?2020-11-16T18:36:26+01:00

L’articolo 2043 cc come precedentemente spiegato, pone un principio generale, in base al quale si risponde di un danno ingiusto quando questo è commesso con colpa (lieve o grave) o dolo. Semplificando allo stremo, si parla di colpa lieve quando l’errore è “scusabile”, e di colpa grave quando l’errore è talmente grossolano che sarebbe stato evitato da chiunque.

Il discrimine, valutabile caso per caso, è dato dalla presenza simultanea o meno di uno o più dei seguenti elementi riscontrabili nella condotta del soggetto che ha causato il danno:

  • Imprudenza (ovvero la trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze)
  • Negligenza (ovvero omissione del compimento di una azione doverosa o dell’adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri)
  • Imperizia (ovveromancanza di sufficiente abilità e della necessaria esperienza,soprattutto nell’esercizio di una professione)
  • Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Differente è invece il caso di dolo, in cui è riscontrabile la volontà del soggetto di causare un danno, pertanto questa fattispecie non è assicurabile.

Un dipendente è obbligato a stipulare una polizza rc professionale?2020-11-16T18:37:13+01:00

L’obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, non riguarda i professionisti che svolgano la propria attività esclusivamente in forma subordinata alle dipendenze di azienda pubblica o privata, anche qualora iscritti all’albo professionale, in quanto il professionista dipendente non ha rapporto diretto con il cliente finale (alla cui tutela è rivolto appunto il disposto della L. 148/2011) e quindi non è chiamato a rispondere in prima persona del danno eventualmente cagionato a terzi.

Per un dipendente privato non serve la copertura rc professionale?2020-11-16T18:38:11+01:00

Il fatto che non sussista obbligo assicurativo non significa tuttavia che i professionisti dipendenti non abbiano alcuna responsabilità; come i liberi professionisti infatti, anche i dipendenti hanno alcune responsabilità (come quella disciplinare, civile, penale e per i dipendenti pubblici anche amministrativa).

Per quanto riguarda la responsabilità civile, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo del dipendente al risarcimento del danno ingiustamente cagionato a terzi è trasferito al datore di lavoro, che addirittura risponde del suo operato anche in caso di dolo.

Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui il datore può rivalersi sul dipendente, come ad esempio nel caso di inadempimento contrattuale nel rapporto di lavoro o di comportamento doloso; inoltre può accadere che un terzo possa tentare di rivalersi direttamente sul dipendente (nel caso per esempio risulti firmatario di un progetto viziato da errore), in caso di insolvenza o fallimento del datore di lavoro.

Per un dipendente pubblico non serve la copertura rc professionale?2020-11-16T18:43:15+01:00

Nel caso di azienda pubblica, la rivalsa dell’ente sul dipendente è possibile solo in caso quest’ultimo abbia agito con colpa grave o dolo.

Poiché il dolo non è assicurabile in nessun caso e la colpa lieve è garantita dall’ente di appartenenza, il dipendente pubblico può tutelarsi con una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale Colpa Grave.

Tipica del dipendente pubblico è anche la responsabilità amministrativa, che può insorgere nello svolgimento delle varie attività connesse all’amministrazione e gestione della“res publica” e nel caso il dipendente cagioni un danno allo stato e/o all’erario nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il giudizio sulla responsabilità amministrativa è di competenza della Corte dei Conti. Relativamente a tale responsabilità e al conseguente obbligo al risarcimento, il dipendente pubblico non può essere coperto da una polizza stipulata dall’ente ma è tenuto a tutelarsi a proprie spese a seguito del disposto dell’art. 3, comma 59 della Legge 244/2007.

Quali sono gli elementi essenziali di una polizza di rc professionale?2020-11-16T18:45:14+01:00
  • Professione → in caso di personale sanitario specificare se con o senza atti invasivi o interventi chirurgici.
  • Massimale → l’importo massimo per sinistro e per anno assicurativo che l’assicuratore liquiderà in caso di sinistro.
  • Retroattività → il periodo di tempo antecedente la data di decorrenza del periodo di assicurazione indicato nel modulo/scheda di copertura, in cui gli assicuratori riterranno valide le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di assicurazione o il maggiore periodo per ultrattività.
  • Regime Temporale “claims made” → la polizza coprirà le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di atti illeciti accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori.
  • Ultrattività → Questa clausola è utile nel caso di cessazione dell’attività professionale conseguente a cancellazione dall’ordine o albo professionale (con esclusione del caso di radiazione conseguente a provvedimento disciplinare); la polizza cesserà alla scadenza contrattuale e si renderà necessario richiedere alla compagnia l’attivazione della garanzia ultrattiva, finalizzata a mantenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento che dovessero pervenirgli negli anni successivi alla cessazione dell’attività professionale.

Alcune polizze prevedono già nelle condizioni contrattuali questa possibilità, anche con il calcolo del premio richiesto per il periodo di ultrattività (tipicamente dai 2 ai 5 anni); in altri casi si rende necessario trattare il caso specifico con la compagnia, qualora non sia precontrattualizzato.

Nel caso di decesso del professionista assicuratoinvece, tutte le polizze prevedono la facoltà degli eredi di mantenere in vigore la polizza a loro favore, nel caso in cui si manifestasse l’integrale accettazione dell’eredità; in questo caso gli eventuali debiti per responsabilità professionale si trasmettono agli eredi.

La polizza di rc professionale copre anche le spese legali in caso di sinistro?2020-11-16T18:46:07+01:00

No, non c’è obbligo per l’Assicuratore di coprire integralmente le eventuali spese legali sostenute dall’assicurato; generalmente esiste un limite massimo del 25% del massimale di responsabilità civile.

Quello che deve far riflettere però è che nelle condizioni di polizza spesso si trova la seguente dicitura: “Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso….”; ciò significa che gli assicurati oltre a non poter nominare un proprio legale, potrebbero non essere rimborsati delle spese sostenute sia in sede giudiziale che stragiudiziale dall’assicuratore; pertanto è fortemente consigliabile abbinare ad una copertura di responsabilità civile professionale una copertura di tutela legale, mediate la quale l’assicurato può, nei limiti del massimale pattuito, nominare un proprio legale di fiducia la cui parcella sarà integralmente a carico dell’Assicuratore estendendola non solo alle richieste di risarcimento in sede civile ma anche a quelle in sede penale.

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